Divieto di fumo nei boschi dal 15 giugno al 15 ottobre

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D.P. n. 297

FUOCHI CONTROLLATI IN AGRICOLTURA ART. 40 commi 1 e 2 legge regionale 6 aprile 1996 n. 16, integrata e modificata dalla legge regionale del 14 aprile 2006 n.14

E' severamente vietato, per tutto l'arco dell'anno buttare dai veicoli o comunque abbandonare sul terreno fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque altro tipo di materiale acceso e/o incandescente.

Nel periodo dal 15 giugno – al 15 ottobre , è fatto divieto in prossimità dei boschi e nei terreni cespugliosi ricadenti nel territorio comunale:

• di accendere fuochi;

• far brillare mine;

• usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;

• usare fornelli inceneritori che producono faville in boschi e terreni cespugliosi;

• fumare o compiere qualsiasi operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nei boschi e nelle aree interessate dalla presenza di cespugli, erba secca, macchia, stoppie, sterpaglie, etc. ;

• bruciare stoppie,materiale erbaceo e sterpaglie;

• compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio;

• usare fuochi d’artificio, in occasione di feste e solennità, in aree diverse da quelle appositamente individuate e comunque senza le preventive autorizzazioni da parte degli organi competenti.

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INCENDIO divieto di fumo

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