D.P. n. 297
FUOCHI CONTROLLATI IN AGRICOLTURA ART. 40 commi 1 e 2 legge regionale 6 aprile 1996 n. 16, integrata e modificata dalla legge regionale del 14 aprile 2006 n.14
E' severamente vietato, per tutto l'arco dell'anno buttare dai veicoli o comunque abbandonare sul terreno fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque altro tipo di materiale acceso e/o incandescente.
Nel periodo dal 15 giugno – al 15 ottobre , è fatto divieto in prossimità dei boschi e nei terreni cespugliosi ricadenti nel territorio comunale:
• di accendere fuochi;
• far brillare mine;
• usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
• usare fornelli inceneritori che producono faville in boschi e terreni cespugliosi;
• fumare o compiere qualsiasi operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nei boschi e nelle aree interessate dalla presenza di cespugli, erba secca, macchia, stoppie, sterpaglie, etc. ;
• bruciare stoppie,materiale erbaceo e sterpaglie;
• compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio;
• usare fuochi d’artificio, in occasione di feste e solennità, in aree diverse da quelle appositamente individuate e comunque senza le preventive autorizzazioni da parte degli organi competenti.