Pomeriggi di ramazza in questi giorni alle pendici dell'Etna

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Pomeriggi di ramazza in questi giorni  alle pendici dell'Etna Tutti indaffarati nei comuni di Etnei quintali di sabbia raccolti e ammucchiati lungo le strade.

 

Difficile imbustare nei sacchetti considerata la notevole quantità.

Alcuni suggerimenti :

-Indossare sempre la mascherina durante le operazioni di pulizia;

-Per l'utilizzo di soffiatori a scoppio o elettrici rispettare gli orari   di "quiete"  per non  disturbare la quiete pubblica.

-Nelle ipotesi di quantitativi notevoli di cenere  è preferibile  non utilizzare direttamente i soffiatori  ma effettuare una prima raccolta  con scopa e paletta.

-Non depositare  ceneri in strada dopo  che la stessa sia stata pulita dalle ditte specializzate . Organizzarsi per il deposito nei punti di raccolta.

-In proposito le amministrazioni comunali dovrebbero informare  i cittadini   delle date e orari di pulizia  del territorio comunale , per dare la possibilità ai cittadini di organizzarsi .

 

Già i Comuni si sono attivati ,chi  con il posizionamento di scarrabili per la raccolta chi già con lo spazzamento delle strade con mezzi speciali.

 

Obbligo ricordare, anche se le ordinanze verranno fatte successivamente , il divieto di circolazione con i mezzi a due ruote , la velocità ridotta dei mezzi, ma soprattutto  prestare la massima attenzione nella pulizia di tetti e delle grondaie.

Per queste delicate operazioni è preferibile affidarsi a ditte specializzate  che eseguono i lavori in sicurezza.

Lavori in quota e linee vita: doveri e responsabilità dell’Amministratore di Condominio

Il Testo Unico 81/2008 e i successivi aggiornamenti (legge 106/2009) in materia di sicurezza sul lavoro disciplinano questa difficile tematica e chiariscono alcuni aspetti.

Innanzitutto, la responsabilità dell’Amministratore per i lavori in condominio: spetta a lui farsi carico della sicurezza dei lavoratori, dando priorità alle misure di protezione collettiva (come i parapetti) rispetto alle misure di protezione individuale. Nei casi in cui ciò non sia possibile, per i lavori in quota è consentito garantire la sicurezza dei lavoratori attraverso l’adozione di misure di protezione individuale. L’accesso in quota in sicurezza, attraverso dispositivi quali punti singoli di ancoraggio o linee vita è quindi un aspetto inderogabile, perché finalizzato alla riduzione degli incidenti durante le operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria che si effettuano sulla copertura del condominio.

L’obbligatorietà di installazione delle linee vita dipende dalle leggi regionali: in Lombardia per esempio è obbligatorio installarle su edifici di nuova costruzione e in caso di lavori di manutenzione straordinaria su edifici esistenti. In loro mancanza, deve essere impedito l’accesso al tetto e il divieto deve essere segnalato chiaramente sull’immobile. Per tutelarsi al meglio, un Amministratore che subentri a un altro dovrebbe fare richiesta scritta a quest’ultimo per ricevere la documentazione completa sull’eventuale sistema installato, o in alternativa per ricevere comunicazione scritta della mancanza di tali sistemi.

La responsabilità è dell’Amministratore, sulla base dell’art.40 del Codice Penale (“non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”, c.d. responsabilità omissiva). Infatti, l’Amministratore condominiale, in base al mandato ricevuto dall’assemblea, rappresenta i condomini (art. 1131 C.C.) e  deve perciò “compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni” (art. 1130 C.C.). Ne deriva il fatto che egli assuma anche il ruolo di committente quando ordina o commissiona opere di manutenzione ordinaria e straordinaria (lettera b, comma 1, art. 89 T.U. 81/2008: “committente è il soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione”).  

L’assunzione della veste di committente porta con sé l’obbligo, ai sensi dell’art. 90 T.U., di rispettare le misure generali di tutela previste dall’art. 15: “l’eliminazione dei rischi o la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico” (lett. C), “la riduzione dei rischi alla fonte” (lett. E) e  “la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso” (lett. F). Se, dunque, si verifica un incidente sul lavoro o un danno a terzi, e si dimostra che le predette misure generali di sicurezza non sono state rispettate, ne deriva la responsabilità civile del condominio, mentre la responsabilità penale ricadrà in capo all’Amministratore, che potrebbe venire indagato per concorso nel reato di lesioni personali colpose o, nella peggiore delle ipotesi, per omicidio colposo con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro (da 2 a 7 anni di reclusione). Inoltre, ogni singola violazione delle norme previste dal T.U. comporta una sanzione di natura penale o amministrativa, che ricade su colui che ha violato la norma, cioè ancora una volta l’Amministratore stesso.

 Fonte https://www.spazio33consulting.it/

Se vuoi contribuire  ad arricchire il database  del censimento  della sabbia  lo puoi fare .

Occorre raccogliere la cenere  relativa ad  un quadrato  con misure di un metro per un metro . Effettuare la pesatura e inserire i dati  nel form preposto  .

Postazioni rilevazione sabbia

Rilevamento ricaduta cenere Etna

Dati censimento sabbia

 

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