Ordinanza 84 del 13 Agosto 2021 Regione Sicilia

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Ordinanza contingibile e urgente n. 84 del 13 agosto 2021 Ulteriori misure per l’emergenza epidemiologica da Covid-19

ORDINA

Art. 1 Ricognizione della popolazione non sottoposta a vaccinazione e strategia di implementazione vaccinale 1. Le Aziende Sanitarie Provinciali procedono, mediante utilizzo degli elenchi anagrafici ordinariamente nella propria disponibilità e previo incrocio delle informazioni messe a disposizione dal Ministero della Salute e dall’Assessorato regionale della Salute, alla ricognizione dei cittadini che, essendo inclusi nelle fasce di età previste dalle normative vigenti, non si sono ancora sottoposti a vaccinazione. Conseguentemente, gli elenchi come sopra formati vengono trasmessi ai Medici di medicina

generale e ai Pediatri di libera scelta presso cui gli assistiti non vaccinati risultano iscritti. 2. In esecuzione degli accordi convenzionali già sottoscritti con l’Assessorato regionale della Salute per l’implementazione delle politiche vaccinali, i Medici di medicina generale e i Pediatri di libera scelta rivolgono ai rispettivi assistiti non ancora vaccinati, nel rispetto delle prescrizioni e dei pareri in materia dell’Autorità garante della protezione dei dati personali, un formale invito a ricevere la vaccinazione. A tal fine, il Sistema Sanitario Regionale provvede a garantire ai professionisti interessati un adeguato numero di vaccini che devono essere agevolmente posti nella relativa disponibilità su base territoriale. 3. I Medici di medicina generale e i Pediatri di libera scelta che sulla base di ragioni obiettive si dichiarino impossibilitati ad aderire alla presente attività, individuano un proprio sostituto e lo comunicano all’Azienda Sanitaria Provinciale che, conseguentemente, provvede alla consegna a quest’ultima figura dei dati e degli strumenti necessari per procedere alla vaccinazione dei soggetti fragili per età o patologie. 4. Laddove richiesto a livello decentrato, ciascuna Azienda Sanitaria Provinciale, previa intesa con le organizzazioni rappresentative dei Medici di medicina generale e dei Pediatri di libera scelta, è autorizzata a sottoscrivere appositi accordi integrativi volti a favorire le attività di vaccinazione anche domiciliare, mediante l’adozione, su richiesta, di specifici protocolli organizzativi. 5. Ai Direttori Generali delle AA.SS.PP. è concessa ogni più ampia facoltà diretta a garantire l’effettività delle presenti misure, ivi compreso il potere di derogare alle disposizioni organizzative vigenti. 8

Art. 2 Rapporti tra le Aziende Sanitarie Provinciali e i Sindaci 1. Tenuto conto delle differenze statistiche tra i Comuni sull’andamento della campagna vaccinale, le Aziende Sanitarie Provinciali diffondono giornalmente il numero dei vaccinati per Comune e invitano i Sindaci a promuovere, unitamente ai Medici di medicina generale e ai Pediatri di libera scelta, idonee attività di vaccinazione decentrata. 2. A decorrere dal 16 agosto 2021, in via continuativa e in pianta stabile fino al raggiungimento del target del 70% di vaccinati nel singolo Comune, le Aziende Sanitarie Provinciali provvedono a istituire una sede fissa di vaccinazione nei territori comunali in cui sia stata riscontrata l’adesione della popolazione alla campagna vaccinale inferiore al 60%. 3. Il personale necessario per lo svolgimento delle attività vaccinali sarà reperito nell’ambito di tutte le professionalità sanitarie per le quali siano vigenti gli accordi sottoscritti con il Ministero della Salute ovvero con l’Assessorato regionale della Salute. Le risorse necessarie al fine sono poste a carico di ciascuna ASP.

Art. 3 Rilascio del green pass e tamponi da screening 1. Ai fini del rilascio del green pass nella modalità prevista per coloro che effettuano un tampone molecolare, la prestazione diagnostica è sempre a carico del richiedente. 2. Gli screening in modalità drive in con utilizzo dei tamponi c.d. rapidi, nel caso di soggetti non vaccinati e fuori dalle azioni programmate di contact tracing o di altra natura disposte dall’autorità sanitaria, sono a carico dell’interessato.

Art. 4 Uso della mascherina 1. È obbligo di ogni cittadino al di sopra dei 12 anni di tenere sempre la mascherina nella propria disponibilità, quando si è fuori casa. Nei luoghi aperti al pubblico la mascherina deve essere indossata se si è nel contesto di presenze di più soggetti in luoghi particolarmente affollati. Si è dispensati solo quando ci si trova tra congiunti o conviventi. 2. Le autorità competenti al mantenimento dell’ordine pubblico provvedono a garantire il rispetto delle superiori prescrizioni, anche mediante azioni mirate di controllo e con la irrogazione delle sanzioni previste dalla legge.

sospeso art 5 vedi allegato

Art. 5 Accesso dell'utenza agli uffici pubblici e a tutti gli edifici aperti al pubblico Coloro i quali risultino sprovvisti della certificazione verde di cui all’articolo 9 del decretolegge n. 105 del 23 luglio 2021 sono autorizzati a beneficiare dei servizi resi dagli uffici pubblici e dai privati preposti all’esercizio di attività amministrative esclusivamente con modalità telematica e/o comunque da remoto, rimanendo al contrario interdetto l’accesso fisico agli uffici medesimi. 9

Art. 6 Ulteriori misure di contenimento della pandemia 1. Tenuto conto del numero significativo di focolai derivanti dalla organizzazione di cerimonie private (quali, ad esempio, compleanni, matrimoni, lauree e similari) è fatto obbligo del monitoraggio con tampone per tutti i partecipanti nelle 48 ore antecedenti l’evento. Sono esonerati dal predetto obbligo i cittadini muniti di doppia vaccinazione. 3. Nei giorni 14, 15 e 16 agosto 2021 i Sindaci provvedono con propria ordinanza a disporre misure di contenimento per il Ferragosto, quali il divieto di falò in spiaggia, i divieti di assembramento, l’obbligo di utilizzo della mascherina nei luoghi turistici particolarmente frequentati e ogni altra misura utile a prevenire la diffusione del virus.

Art. 7 Disposizioni ulteriori per i presidi sanitari presso porti ed aeroporti Le misure di prevenzione di cui all’articolo 1, comma 2, della Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione n. 71 del 21 giugno 2021 hanno applicazione fino all’1 settembre 2021 e, tenuto conto dell’elevata incidenza del virus e della presenza della variante comunemente nota come Lambda, sono estese ai soggetti in arrivo in Sicilia dagli Stati Uniti d’America, compresi tutti coloro che abbiano soggiornato e/o transitato in detto Paese nei 14 giorni precedenti all’arrivo nel territorio siciliano.

Art. 8 Istituzione della zona ad alto rischio per il Comune di Rosolini 1. In aggiunta alle vigenti misure contenitive del contagio, nel territorio comunale di Rosolini, dal 14 agosto 2021 fino al 23 agosto 2021 compreso, si applicano le disposizioni per la c.d. “zona ad elevata circolazione del virus” con conseguente applicazione delle misure contenitive previste dal decreto-legge del 23 luglio 2021 n. 105 per le fasce ad alto rischio, come recepite dal parere del Comitato tecnico-scientifico regionale per l’emergenza coronavirus del 4 agosto 2021 e dalla direttiva del Dipartimento Attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico prot. n. 34884 del 5 agosto 2021.

Art. 9 Disposizioni finali 1. L’inosservanza o l’inadempimento, anche parziale, di una o più delle disposizioni di cui alla presente ordinanza integra a carico dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Provinciali del S.S.R. l’ipotesi di grave violazione ai sensi dell’art. 20, co. 6 e 7, della legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009 e ss.mm.ii. 2. La presente Ordinanza, con efficacia dal 14 agosto 2021 fino al 31 agosto 2021 compreso, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, anche con valore di notifica individuale, e sul sito internet istituzionale della Regione Siciliana. Per gli adempimenti di legge, inoltre, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti, ai Comuni. 3. La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dalla legge. 10 4.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il Presidente MUSUMECI

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