D.P. n. 297
FUOCHI CONTROLLATI IN AGRICOLTURA ART. 40 commi 1 e 2 legge regionale 6 aprile 1996 n. 16, integrata e modificata dalla legge regionale del 14 aprile 2006 n.14
E' severamente vietato, per tutto l'arco dell'anno buttare dai veicoli o comunque abbandonare sul terreno fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque altro tipo di materiale acceso e/o incandescente.
Nel periodo dal 15 giugno – al 15 ottobre , è fatto divieto in prossimità dei boschi e nei terreni cespugliosi ricadenti nel territorio comunale: